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MINISTERO DELL’INTERNO - CIRCOLARE 20 maggio 2014.
Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell’ 11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. (Circolare n. 557/PAS/U/008793/ XV.A.MASS(l)). (G. Uff. n.131/2014
Con circolare n. 559/C.25055.XVA.MASS(1) dell’11 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale - del 2 febbraio 2001 e di cui si confermano integralmente i contenuti, sono state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali (non marcati CE) autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S..
Come è noto, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, a far data dal 4 luglio 2013, le disposizioni del decreto medesimo concernenti l’immissione sul mercato degli articoli pirotecnici marcati CE si applicano anche alle categorie “cat. 4”, “T1”, “T2”, “P1” e “P2”.
Al riguardo, a seguito di richieste di chiarimenti formulate dal comparto economico, si rende necessario fornire indicazioni integrative alla richiamata circolare, per un corretto ed omogeneo utilizzo anche degli articoli pirotecnici marcati CE, impiegabili negli spettacoli autorizzati ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S..
A tal fine, per esigenze di semplificazione e considerato che gran parte dei contenuti della richiamata circolare (all’epoca riferiti ai prodotti pirotecnici non marcati CE) possono trovare applicazione - seppur non integralmente - anche riguardo ai prodotti pirotecnici muniti di
marcatura CE, si procederà, di seguito, in relazione a tali ultimi prodotti, al mero richiamo dei singoli punti della circolare medesima, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive.
A) DISPOSIZIONI GENERALI
Per il corretto l’utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE, si conferma quanto rappresentato nella precedente circolare dell’11 gennaio 2001, lettera “A) DISPOSIZIONI GENERALI”, punti “1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.” e “2 - Verifica dei siti”.
Anche in relazione a tali prodotti occorre, in particolare, ribadire quanto già evidenziato all’appena citato punto 1, ovvero che la licenza per l’accensione dei fuochi artificiali, ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S., può essere rilasciata dall’Autorità locale di pubblica sicurezza solo al titolare dell’abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..
Ne deriva che l’impiego di qualsiasi articolo pirotecnico in spettacoli autorizzati ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S., a prescindere dalla sua tipologia, sia riservato, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse alla presenza di pubblico, esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche - e, pertanto, munite della citata abilitazione - anche laddove l’art. 5 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ne consenta, altresì, l’utilizzo da parte di altre categorie di consumatori.
Quanto alle indicazioni fornite al successivo punto “3- artifici impiegabili” della citata circolare, le stesse trovano applicazione anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali indicati per gli “artifici cilindrici” e per quelli “sferici”, tenuto conto che per i prodotti marcati CE tali limitazioni non sono previste. Ciò, tuttavia, non esclude la facoltà, per l’Autorità di pubblica sicurezza, anche avvalendosi di un parere tecnico, in relazione a particolari condizioni di tempo e di luogo, di imporre delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S..
Con riferimento al punto “4 - Mortai”, anche in tal caso si osservano le disposizioni di cui alla precedente circolare, chiarendosi, tuttavia, in relazione a quanto appena evidenziato al precedente punto 3, che, per l’eventuale utilizzo di prodotti marcati CE di calibro superiore ai limiti massimi (calibro 210 mm per i cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) stabiliti per gli articoli pirotecnici non provvisti di marcatura, trovano applicazione le disposizioni per questi ultimi già fornite, nella parte relativa ai “- i mortai di calibro più elevato”. Resta salva la possibilità di utilizzare il manufatto secondo le modalità che sono indicate nella documentazione approvata dall’ente notificato (ad esempio un diverso grado di inclinazione) e che saranno riportate in una dichiarazione sottoscritta dal titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S..
Quanto, infine, alle indicazioni di cui ai successivi punti “5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all’accensione” e “6 - Disposizioni complementari riferibili all’Autorità locale di P.S.” della circolare dell’11 febbraio 2001, le stesse trovano piena applicazione anche in caso di utilizzo di articoli pirotecnici marcati cE.
Occorre precisare che, qualora vengano impiegati, negli spettacoli a carattere continuativo all’interno del medesimo sito, articoli pirotecnici appartenenti alle categorie T1 e T2, ovvero, lo spettacolo venga rinviato, i medesimi articoli, fino ad una massa attiva pari a kg 20, possono essere depositati, sotto la responsabilità del pirotecnico titolare della licenza, in un locale ritenuto, dal medesimo, idoneo alla loro sicura e corretta conservazione, senza ulteriori adempimenti.
b) disposizioni in ordine alla sicurezza
Le indicazioni di cui alla lettera “B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA” punto “1 - Area di sparo” della richiamata circolare si applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che tali articoli appartengano alle relative categorie T1 e T2. In tali casi, infatti, il loro posizionamento, per il successivo sparo, non è soggetto agli obblighi di delimitazione e di segnalazione dell’area di sparo, fermo restando il divieto di accesso al pubblico nell’area medesima.
In relazione, poi, a quanto stabilito al successivo punto “2 - Distanza di sicurezza” della precedente circolare, le relative indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate nella medesima circolare. Per l’impiego di articoli il cui calibro superi quello previsto dalla citata circolare, si dovrà applicare la distanza più cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto della distanza massima pari a metri 200, riportata nella precedente circolare, e quella indicata dal fabbricante in etichetta, ovvero ricavabile dai dati riportati nell’etichetta medesima, e preventivamente approvata dall’ente notificato incaricato di rilasciare il certificato di conformità CE. In mancanza di tali indicazioni acquisibili dall’etichetta, il pirotecnico dovrà provvedere all’allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che si intendono utilizzare, fornita dall’ente notificato.
È evidente che il pirotecnico concorre in maniera determinante, con le conseguenti, connesse responsabilità, al corretto allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle distanze di sicurezza dall’area di sparo.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della competente Autorità di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S., a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni dei siti prescelti per lo sparo. In particolare, si richiama l’attenzione sull’utilizzo degli articoli pirotecnici appartenenti alla cat. 2 e cat. 3, per i quali le distanze di sicurezza previste sono determinate, rispettivamente, in metri 8 e metri 25 per gli spettatori.
Occorre considerare che tali prodotti sono progettati e testati per essere impiegati in contesti privati nei quali vi è un numero limitato di spettatori. Il loro utilizzo, certamente lecito, nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S., impone una valutazione circa l’innalzamento di tali distanze di sicurezza minime, connessa alla presenza di un numero di spettatori assai più consistente rispetto all’ambito privato. Pertanto, per tali articoli pirotecnici, quale migliore salvaguardia della pubblica incolumità, vanno adottate le distanze di sicurezza previste dalla lettera B), punto 2 della citata circolare dell’11 gennaio 2001, in funzione della tipologia di prodotto impiegato.
Per converso - e salvo che, come appena evidenziato, l’Autorità di P.S. non disponga altrimenti -. occorre fare presente che, ai sensi della Norma Europea EN 16256-2, pubblicata nella G.U. dell’Unione Europea del 15.5.2013, una persona con conoscenza specialistica (ovvero il titolare dell’abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) può utilizzare articoli pirotecnici marcati CE, appartenenti alle categorie T1 o T1 “solo per uso esterno” in modo diverso rispetto a quanto prescritto dall’etichetta o dalle istruzioni d’uso, a condizione che abbia opportunamente valutato “i pericoli e i rischi che può comportare qualsiasi deviazione”.
Per quanto concerne il punto “3 - Zona di sicurezza”, si confermano anche per gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, i contenuti di cui alla precedente circolare. Trova eccezione l’utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE appartenenti alle categorie T1 e T2 per i quali può ritenersi consentita la presenza di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione scenica in tale zona, ad esclusione del momento di accensione degli articoli medesimi, allorché anche tali soggetti dovranno essere alla distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato.
Infine, trova piena applicazione, nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, il punto “4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico” della più volte richiamata circolare.
Si rappresenta, da ultimo, che gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE ed appartenenti alle categorie “cat.1”, “cat. 2”, “cat. 3” e “cat. 4,” dall’entrata in vigore della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/29/UE del 12 giugno 2013, assumeranno, rispettivamente, le denominazioni “F1”, “F2”, “F3” e “F4”. Ciò non esclude la possibilità, tuttavia, che gli enti notificati, nelle more dell’entrata in vigore della citata nuova direttiva, possano già rilasciare attestazioni riportanti l’indicazione di tali nuove categorie.