Allegato B) alla delibera c.c. n.28 del 11.06.2001
REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DEL PARCO PROTETTO PER LE FESTE PATRONALI S. TRIFONE E MARIA SS. DELLA PIETÀ
Art.1 – Oggetto del regolamento
- Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione del Parco Protetto Feste Patronali S. Trifone e Maria SS. Della Pietà.
Art.2 – Finalità
- È istituito il Parco comunale protetto per le Feste Patronali S. Trifone e Maria SS. Della Pietà al fine di garantire e promuovere in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione della Festa quale bene pubblico culturale avente valore di civiltà.
- Il Parco valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali della popolazione residente sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e le caratteristiche dell’identità della comunità locale. Il Parco tutela le disposizioni che autorizzano l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette.
- La tutela dei valori naturali, ambientali ed economici è affidata al Parco ed è perseguita mediante:
- L’organizzazione del territorio e sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate di uso per lo svolgimento delle attività di servizi commerciali, ricreativi ed educativi;
- I vincoli e le destinazioni di uso pubblico e privato;
- I sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;
- I sistemi di servizi per la gestione e la funzione sociale del parco con guide turistiche, concentri di visite e con uffici informativi;
- Le riserve generali orientate per la programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi turistici ed economici;
- Le aree di promozione turistica, economica e sociale e di rinascita storica delle tradizioni nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco, finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale della collettività locale e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori;
- L’accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di Handicap e anziani.
- La tutela è limitata al territorio di cui all’art.3 comma 4, dal 1° giorno del calendario delle Feste sino al giorno di ultimazione del programma festivo.
- Il Comune emana regole senza intervenire nella gestione del Parco.
Art.3 – Gestione del Parco
- È istituito il Comitato per la gestione del Parco comunale protetto delle Feste Patronali.
- Il Comitato, ai sensi degli artt. 39 e segg. del C.C., è Associazione non economica del Comune con finalità di gestione, conservazione e valorizzazione delle Feste Patronali all’interno del Parco Protetto. Il Comitato può costituirsi in organizzazione non lucrativa di utilità sociale. A tal fine si organizza in base alla legge istitutiva delle ONLUS.
- Ai fini del presente regolamento il Comitato Feste Patronali, di nomina parrocchiale, di concerto con l’Amministrazione Comunale, è designato per la gestione del Parco.
- Il territorio del Parco è delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante. L’intera area e suddivisa nelle seguenti zone:
- Zona 1, riservata alle attività proprie della Festa: Luminarie, processione, mostre di risorse locali, attività educative, ricreative e compatibili e mostre di risorse socio-culturali di comuni o Enti ospiti;
- Zona 2, riservata all’esercizio del commercio ambulante, delle attività di fiere e mostre artistiche e artigianali;
- Zona 3, riservata al Luna Park per l’installazione delle attrazioni;
- Zona 4, riservata alla gastronomia all’aperto, nel rispetto delle norme igenico-sanitarie;
- Zona 5, riservata ai fuochi pirotecnici autorizzati dall’Autorità Amministrativa locale
Art.4 – Entrate
- Costituiscono entrate del Comitato da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:
- Le oblazioni della cittadinanza;
- Le oblazioni degli Enti Pubblici;
- Le oblazioni delle imprese commerciali, industriali, artigianali ed agricole;
- Ogni altro provento acquisito in relazione all’attività del Parco;
Art.5 – Regime Autorizzativo
- Su tutto il territorio del Parco le attività previste sono sottoposte all’autorizzazione del Comitato relativamente all’occupazione del suolo pubblico con la presenza partecipativa di un componente del Corpo di Polizia Municipale all’uopo designato dal Comandante.
- Le occupazioni del suolo pubblico nell’ambito del Parco sono considerate di particolare interesse pubblico e aventi finalità istituzionali ai sensi dell’art.63 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n.446/1997 e come tali soggette alle agevolazioni, previste dalla normativa di settore, dal canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al possesso dei requisiti commerciali ed igenico-sanitarie da parte del richiedente.
- L’autorizzazione è rilasciata su apposito modello contenente la domanda e l’autorizzazione.
- Sono vietate le attività commerciali di cui sulla Zona 2 sulle altre zone.
Art.6 – Misure di incentivazione
- Ai soggetti che realizzano attività culturali nei campi di interesse del Parco, diretti a favorire l’occupazione giovanile e il volontariato, possono essere concessi contributi come previsto dal Regolamento comunale sulle Associazioni.
- Per ottenere il contributo il soggetto promotore deve presentare domanda al Comune con il programma delle attività e il previo parere del Comitato.
- Il contributo è concesso su presentazione di relazione finale e consuntivo con i documenti di spesa fiscalmente validi.
- Il Comitato del Parco organizza, d’intesa con il Comune, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco.
Art.7 – Sorveglianza
- La sorveglianza del Parco è affidata al Comando della Polizia Municipale e al Volontariato operante sul territorio.
Art.8 – Sanzioni
- Chiunque viola le disposizioni di cui all’art.6 e di tutto il Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da £. 200.000 al £. 1.000.000. In ogni caso trovano applicazione le norme di cui all’art.22 del D.Lgs 31.3.1998 n.114 sul commercio. Le violazioni alle norme del Codice della Strada saranno punite con sanzioni previste dallo stesso codice. Il Comando di Polizia Municipale provvede alla contestazione delle violazioni con l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti.
Art.9 – Regime Autorizzativo
- All’onere derivante dell’art.7 si provvede con apposito stanziamento del Bilancio comunale.
Art.10 – Norme transitorie e finali
- Al termine della Festa Patronale il comitato del Parco dovrà presentare apposito rendiconto sulle entrate realizzate e sulle uscite effettuate per lo svolgimento delle manifestazioni, secondo criteri di contabilità pubblica.
- All’art.27 del Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con Delibera C.C. n4 del 09/02/2000, esecutiva, è aggiunto il comma 2: “Sono esenti dal Canone le occupazioni di suolo pubblico nel Parco Protetto della Festa Patronale limitatamente ai giorni della Festa”
- Per quanto previsto valgono le norme specifiche in materia.